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Categoria: Comitato Notarile

Titolo I – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ARTICOLO 1

E’ costituito fra i Consigli notarili distrettuali delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta il “COMITATO NOTARILE INTERREGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA”.

ARTICOLO 2

II Comitato ha sede in Torino, presso il locale Consiglio Notarile ed ha durata illimitata.

ARTICOLO 3

II Comitato ha lo scopo di:

  1. rafforzare l’organizzazione del notariato nelle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta ed accrescerne l’efficienza per ottimizzare lo svolgimento della pubblica funzione di garante della legalità a servizio dei cittadini e dello Stato;
  2. conservare un modello di notaio indipendente e terzo che sia percepito come tale dai cittadini;
  3. prestare attività consultiva ed operativa agli organismi, enti e istituzioni regionali e locali;
  4. diffondere, divulgare ed attuare, anche con la collaborazione dei Presidenti e dei componenti dei Distretti Notarili che ne fanno parte, le direttive politiche ed operative del Consiglio Nazionale del Notariato;
  5. esprimere pareri con scopi meramente consultivi in ordine a iniziative, scelte e indirizzi del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale del Notariato ovvero verificare e monitorare nell’ambito Regionale le applicazioni e gli effetti delle direttive del Consiglio Nazionale;
  6. approfondire i temi di diritto, anche attraverso forme di collaborazione con la magistratura e le altre categorie professionali delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, per una migliore conoscenza della legislazione e di tematiche di interesse regionale e locale.

ARTICOLO 4

Per la realizzazione del suo scopo il Comitato si propone di:

TITOLO II

ARTICOLO 5

Sono organi del Comitato:

  1. il Presidente;
  2. il Vice Presidente;
  3. il Segretario;
  4. il Tesoriere. Le cariche di Segretario e di Tesoriere sono cumulabili.

ARTICOLO 6

II Comitato è costituito:

  1. dai Presidenti dei Consigli Notarili Distrettuali delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta;
  2. da un componente per ognuno dei distretti delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, designato dal Consiglio Notarile di appartenenza;
  3. dai Consiglieri Nazionali e dai Consiglieri di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato per la Zona Prima. Il Consiglio Notarile di Torino designa tra i suoi componenti un altro membro.

ARTICOLO 7

I membri di diritto durano in carica per tutto il periodo del loro mandato; i membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. In qualsiasi caso di cessazione nel corso del mandato di un membro elettivo, nella prima riunione dell’organo che lo ha eletto successiva alla cessazione, è nominato in surroga altro notaio che dura in carica fino alla scadenza del mandato del notaio cessato.

ARTICOLO 8

Alla scadenza di ciascun triennio, i nuovi membri sono eletti dai rispettivi Consigli nella nuova composizione degli stessi determinata dopo l’Assemblea distrettuale annuale.

ARTICOLO 9

Il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Nessun compenso o rimborso spese spetta ai membri del Comitato per l’attività svolta.

ARTICOLO 10

Al Comitato sono attribuiti, senza eccezione alcuna, tutti i poteri necessari per il raggiungimento dello scopo del Comitato ed in particolare:

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato. Il Presidente può dare quindi esecuzione a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi del Comitato. Eguali attribuzioni competono al Vice Presidente in caso di assenza od impedimento del Presidente. Al Segretario compete l’onere della redazione dei verbali del Comitato, nonché la tenuta dei libri e la conservazione della documentazione non contabile. Al Tesoriere compete la redazione del conto preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione del Comitato, la tenuta della contabilità, la riscossione delle contribuzioni dei Consigli Notarili Distrettuali, la predisposizione dei mandati di pagamento e la conservazione di ogni documento contabile del Comitato stesso. Al Presidente è attribuito il compito di formulare l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato. Il Comitato può distribuire fra i suoi membri sfere di competenza, anche sotto forma di Consiglio di Presidenza o di Comitato Esecutivo; per specifiche materie o particolari finalità può avvalersi della collaborazione di singoli notai o anche di consulenti esterni.

ARTICOLO 11

Le delibere del Comitato devono essere assunte in riunione, senza possibilità di conferimento di deleghe. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni bimestre e comunque quando egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta i rappresentanti di zona del Consiglio Nazionale del Notariato o della Cassa Nazionale del Notariato o un Consiglio Notarile delle Regioni con richiesta diretta al Presidente. Su richiesta scritta di almeno un decimo dei notai appartenenti alle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, anche se di Distretti diversi, il Presidente deve convocare una riunione senza ordine del giorno, in cui ciascun notaio componente del Comitato abbia la possibilità di discutere su qualsiasi argomento possa interessare la categoria. Il Comitato si riunisce in Torino, nei locali del Consiglio Notarile ovvero nella località indicata di volta in volta nell’avviso di convocazione. L’avviso, contenente le indicazioni di rito e l’ordine del giorno, deve essere inviato ai componenti il Comitato ed ai Consigli Distrettuali almeno dieci giorni prima della riunione, indifferentemente a mezzo lettera, fax o e-mail; in ipotesi di comprovata urgenza l’avviso può essere inviato due giorni prima della riunione. Ogni componente del Comitato, o un gruppo di almeno cinque notai di ciascun distretto, può chiedere ed ottenere l’inserimento nell’ordine del giorno di particolari argomenti, purché lo facciano con il preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data fissata per la riunione; in assenza del preavviso richiesto l’argomento è inserito nell’ordine del giorno della riunione successiva.

ARTICOLO 12

Le riunioni del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e quando tale maggioranza rappresenti almeno la metà dei Consigli Notarili delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta. Possono intervenire alle riunioni con solo diritto ad intervento verbale (e pertanto senza diritto di voto):

ARTICOLO 13

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello di chi presiede. Per l’elezione alle cariche del Comitato è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti; solo in questa ipotesi – salvo il caso di acclamazione – il voto è segreto. Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello statuto è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Comitato ed in tal caso è necessario anche che con essi siano rappresentati almeno i due terzi dei Consigli Distrettuali. Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto ed è inviato, anche via mail, ai componenti il Comitato con l’avviso di convocazione della riunione successiva.

TITOLO III – FONDO COMUNE E SPESE

ARTICOLO 14

II fondo comune del Comitato è costituito dalle contribuzioni ordinarie e straordinarie dei Consigli Notarili Distrettuali, da elargizioni di terzi, da donazioni, eredità e legati. Alle spese di funzionamento del Comitato provvedono i Distretti Notarili delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta - tramite i rispettivi Consigli Notarili - con contribuzioni proporzionate all’ammontare complessivo degli onorari percepiti dai notai di ciascun Distretto nell’anno precedente la relativa delibera. La misura delle contribuzioni è stabilita annualmente dal Comitato. I versamenti devono essere eseguiti alle scadenze fissate dal Comitato in sede di approvazione del conto preventivo.

ARTICOLO 15

Gli esercizi finanziari decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato annualmente, entro il mese di settembre, approva il conto preventivo, che è comunicato ai Consigli Distrettuali perchè ne tengano conto ai fini dei versamenti contributivi; del pari annualmente, entro il mese di marzo successivo, il Comitato approva il conto consuntivo che è comunicato per conoscenza ai Consigli Distrettuali.

Titolo IV – LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI

ARTICOLO 16

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, libro obbligatorio del Comitato è “Il libro delle riunioni del Comitato”.

Titolo V - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 17

II Presidente del Comitato è tenuto annualmente a trasmettere ai Presidenti dei Consigli Notarili Distrettuali una relazione sull’attività svolta dal Comitato affinchè essi provvedano alla sua diffusione in occasione delle assemblee ordinarie distrettuali.

ARTICOLO 18

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme che regolano gli organi Collegiali dell’ordinamento del Notariato, in quanto compatibili ed applicabili per analogia.