Stampa

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E’ costituita un’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE FRANCO LOBETTI BODONI per gli studi in materia notarile”.

ARTICOLO 2 - SCOPO

L’Associazione, esclusa ogni finalità lucrativa, ha lo scopo di curare:

Al fine del raggiungimento del suo scopo l’Associazione può altresì:

L’Associazione può, altresì, compiere ogni altra attività utile o anche solo opportuna per il perseguimento dei suoi scopi e che sia considerata tale dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3 - DURATA

L’Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 - SEDE

L’Associazione ha sede in Torino, presso la sede del Consiglio Notarile Distrettuale, attualmente in via Bertola 40.

ARTICOLO 5 - SOCI

Sono soci di diritto tutti i membri che compongono il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo ed il membro del Consiglio Nazionale  del Notariato avente sede nei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo.
I soci hanno diritto di voto nelle assemblee e solo essi possono ricoprire cariche sociali.
La qualifica di socio ordinario si perde con la mancata rielezione a membro del Consiglio Notarile e del Consiglio Nazionale del Notariato.

ARTICOLI 6 - PATRIMONIO

L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dai contributi pubblici e privati.

ARTICOLI 7 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai soci. L’Assemblea ordinaria è convocata entro il mese di ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo e delibera:

  1. sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all’attività svolta dall’Associazione;
  2. sul bilancio consuntivo;
  3. sulla nomina del Consiglio Direttivo;
  4. sugli altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Essa delibera sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee occorre la presenza, in prima convocazione, di oltre la metà dei soci. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo per i casi in cui la legge impone una diversa maggioranza. L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice presidente, in caso di assenza anche di quest’ultimo dalla persona indicata dai presenti. Le deliberazioni devono risultare da verbale redatto dal segretario.
L’assemblea è convocata dal Presidente (o dal Vice Presidente in caso di impedimento del primo) a mezzo PEC all’indirizzo risultante dall’albo nazionale almeno 5 (cinque) giorni prima dell’udienza; alla convocazione deve essere allegato l’ordine del giorno e l’elenco delle materie da trattare. In caso di inerzia dei soggetti appena indicati, ciascun associato può convocare l’assemblea.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di cinque membri.
Ne fanno parte di diritto il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Consigliere Anziano del Consiglio Notarile di Torino nonché il membro del Consiglio Nazionale del Notariato avente la propria sede nei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo.
Le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere sono ricoperte rispettivamente dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere in carica del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, mentre la carica di vice Presidente spetta al Consigliere anziano del Consiglio notarile.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.

ARTICOLO 10 - PRESIDENTE

Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente se nominato, è il rappresentante legale dell’Associazione.

ARTICOLO 11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o, su loro incarico, dal Segretario, mediante PEC inviata ai membri all’indirizzo risultante dall’albo nazionale, almeno tre giorni prima dell’adunanza con l’elenco dei punti all’ordine del giorno. Esso deve essere, inoltre, convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta, con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l’intervento della maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente, o in mancanza, da chi viene indicato dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Segretario.

ARTICOLI 12 - ALTRE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oltre a quanto già previsto dal presente statuto al Consiglio Direttivo competono altresì le funzioni inerenti:

Il Consiglio Direttivo delibera altresì:

ARTICOLO 13 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico, che è organo consultivo dell’Associazione.
Esso è composto da un numero variabile da tre a sette membri, tutti Notai, incluso il Direttore.
Il Direttore è nominato dal Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo su designazione del Consiglio stesso.

ARTICOLO 14 - REVISORE DEI CONTI

E’ facoltà dell’assemblea nominare un Revisore dei Conti che dura in carica tre anni.
E’ rieleggibile e potrà essere scelto in tutto tra persone estranee all’Associazione.
Al Revisore dei Conti spetta il controllo della gestione amministrativa.
Deve redigere la relazione relativamente ai bilanci (consuntivo e preventivo) predisposti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al trenta giugno di ogni anno ed il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo è esaminato dal Tesoriere, o dal Revisore dei Conti, che ne riferisce all’Assemblea.

ARTICOLO 16

Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno erogati entro l’esercizio successivo e destinati ai fini dell’Associazione.

ARTICOLO 17

Le deliberazioni sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento, sulla liquidazione del patrimonio (conformante a quanto previsto al successivo articolo 18) e sulla destinazione di sopravvenienza finali, competono al Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, il tutto nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge.

ARTICOLO 18 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione o di sua cessazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell’Associazione o scopi affini, escluso qualsiasi rimborso ai soci.

ARTICOLO 19

Tutte le cariche e le qualifiche non prevedono remunerazione alcuna e sono gratuite